Iperammortamento 2026: le criticità che frenano le imprese (e come affrontarle)

RATTACASO DAVIDE

2/25/20264 min read

A quasi due mesi dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, l'iperammortamento, la nuova agevolazione fiscale per i beni strumentali è ancora avvolto da incertezze operative. Decreti attuativi in ritardo, dubbi sugli investimenti già effettuati e domande aperte sulla contabilizzazione: ecco una panoramica completa per le imprese che vogliono accedere al beneficio.

Il punto di partenza: cos'è l'iperammortamento 2026

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427 e seguenti, L. 199/2025) ha introdotto una nuova forma di iperammortamento, che consente alle imprese di dedurre fiscalmente — in misura potenziata rispetto all'ammortamento ordinario — il costo dei beni strumentali inclusi negli elenchi allegati alla stessa legge.

La finestra temporale per effettuare gli investimenti agevolabili va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Fin qui la norma è chiara. Il problema nasce quando si prova a passare dalla teoria alla pratica operativa.

Problema n°1 — Il decreto attuativo non c'è ancora

Per accedere all'agevolazione, la legge impone alle imprese di inviare al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti realizzati. I dettagli di questa procedura — tempi, contenuti, documentazione richiesta — avrebbero dovuto essere definiti da un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Quel termine è ampiamente scaduto. E il decreto, ad oggi, non è ancora stato pubblicato.

Stando a indiscrezioni non ufficiali, il decreto prevederà tre comunicazioni obbligatorie per attivare l'agevolazione:

  1. Una comunicazione preventiva, da inviare prima di effettuare l'investimento

  2. Una comunicazione di versamento dell'acconto, entro 60 giorni dalla prima

  3. Una comunicazione di conclusione dell'investimento

E chi ha già investito?

Qui emerge il problema più urgente. L'investimento è considerato "effettuato" — ai sensi dell'art. 109 del TUIR — nel momento della consegna del bene. Molte imprese hanno ricevuto macchinari e beni strumentali già a gennaio 2026, prima che il decreto fosse disponibile. Come avrebbero potuto inviare una comunicazione preventiva se le modalità non erano ancora state fissate?

La lettura più logica è che il decreto attuativo includerà una procedura speciale — una sorta di sanatoria ex post — per gli investimenti già eseguiti. In caso contrario, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha investito a gennaio e chi investirà più avanti nell'anno.

Se invece questa soluzione non dovesse emergere dal decreto, le imprese potrebbero tutelarsi inserendo nel contratto di acquisto clausole che posticipino il trasferimento della proprietà rispetto alla consegna fisica del bene — ad esempio, periodi di collaudo o condizioni sospensive — in modo da spostare il momento di "effettuazione" dell'investimento a dopo la pubblicazione del decreto.

Problema n°2 — Gli investimenti prenotati nel 2025

Un secondo nodo riguarda le imprese che hanno prenotato un investimento entro il 31 dicembre 2025 — versando un acconto del 20% al fornitore e ottenendo l'accettazione dell'ordine — ma che riceveranno il bene entro il 30 giugno 2026.

La legge, al comma 431, esclude esplicitamente questi investimenti dall'iperammortamento, poiché teoricamente rientrerebbero ancora nel precedente credito d'imposta Transizione 4.0 (prorogato dalla L. 207/2024).

Il problema concreto: il MIMIT aveva già comunicato, a inizio novembre 2025, l'esaurimento dei fondi disponibili per quel credito d'imposta. Molte imprese che avevano avviato la prenotazione non riceveranno quindi nessun beneficio: né il vecchio credito d'imposta (fondi esauriti), né il nuovo iperammortamento (escluse dalla norma).

Su questo punto, la posizione prevalente tra i commentatori è che l'esclusione vada letta in senso sostanziale e non formale: se un'impresa non ha effettivamente fruito del precedente beneficio (perché i fondi erano già terminati), non vi è motivo per escluderla dall'iperammortamento. Di conseguenza, l'agevolazione dovrebbe spettare anche a chi ha versato l'acconto del 20% nel 2025, purché il bene venga consegnato entro il 30 giugno 2026.

Trattandosi di un'interpretazione ancora da confermare ufficialmente, è fortemente atteso un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate o del MIMIT.

Problema n°3 — Come si contabilizza l'iperammortamento?

L'ultimo aspetto — meno urgente rispetto ai precedenti, ma tutt'altro che secondario — riguarda il trattamento contabile dell'agevolazione.

A differenza del credito d'imposta (che generava una specifica voce nell'attivo di bilancio), l'iperammortamento opera attraverso una variazione in diminuzione del reddito fiscale, calcolata in sede di dichiarazione dei redditi e senza impatto diretto sulle scritture contabili ordinarie.

Il dubbio principale riguarda l'iscrizione di imposte differite. Secondo il principio contabile OIC 25, le imposte differite si rilevano in presenza di differenze temporanee tra il valore civilistico e quello fiscale di un'operazione. Nel caso dell'iperammortamento, però, la maxi-deduzione extra-contabile non genera una differenza temporanea — non c'è un "recupero" futuro — ma una differenza permanente. Pertanto, le imposte differite non vanno iscritte.

Attenzione però alle perdite fiscali: se la maxi-deduzione da iperammortamento genera una perdita fiscale, l'impresa potrà stanziare imposte anticipate, a condizione che esista una ragionevole certezza di recuperare quella perdita attraverso imponibili futuri in un orizzonte temporale definito — come previsto dal paragrafo 49 dell'OIC 25.

Cosa fare adesso

Il quadro normativo sull'iperammortamento 2026 è ancora incompleto, ma le imprese non devono restare ferme. Ecco le azioni concrete da valutare:

  1. Se hai già ricevuto beni strumentali a inizio 2026, documenta accuratamente l'investimento e attendi il decreto attuativo, che probabilmente prevederà una procedura alternativa per i casi già eseguiti.

  2. Se stai firmando nuovi contratti, inserisci clausole contrattuali che permettano di gestire flessibilmente il momento del trasferimento della proprietà.

  3. Se hai prenotato nel 2025 ma i fondi erano già esauriti, monitora i chiarimenti ufficiali attesi nei prossimi mesi: le probabilità di rientrare nell'iperammortamento sono concrete.

  4. Coinvolgi il tuo consulente contabile per valutare l'impatto sul bilancio e la corretta gestione delle eventuali perdite fiscali.

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