Profili penali dell’utilizzo di crediti di imposta non spettanti o inesistenti: cosa bisogna sapere
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Rattacaso davide
9/26/20253 min read
Il tema dei crediti di imposta non spettanti o inesistenti è oggi al centro di un intenso dibattito giuridico e fiscale.
Le ragioni sono evidenti:
normative che cambiano velocemente,
applicazioni pratiche numerose (si pensi ai casi di credito d’imposta ricerca e sviluppo o di formazione 4.0),
e una disciplina che appare spesso asimmetrica tra fronte penale e tributario.
L’argomento non riguarda solo le aziende o i commercialisti, ma chiunque voglia comprendere le conseguenze di un utilizzo scorretto (o semplicemente contestato) dei crediti fiscali.
Il reato previsto dal D.Lgs. 74/2000
Il riferimento principale è l’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, che punisce l’indebita compensazione dei crediti d’imposta con due fattispecie distinte:
Crediti non spettanti
Reclusione da 6 mesi a 2 anni, se utilizzati in compensazione per importi superiori a 50.000 € annui.
Crediti inesistenti
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, se l’utilizzo supera i 50.000 € annui.
Dal 2024, con il D.Lgs. 87/2024, è stato introdotto anche un comma 2-bis che esclude la punibilità in caso di obiettiva incertezza tecnica sugli elementi che fondano il diritto al credito. In altre parole, se il credito è contestabile per valutazioni tecniche complesse e non per frode evidente, il contribuente non può essere punito penalmente (principio in dubio pro reo).
La differenza tra crediti non spettanti e inesistenti
Un nodo centrale riguarda la definizione dei concetti.
Prima del 2024, solo in ambito amministrativo (art. 13 del D.Lgs. 471/1997) si parlava di crediti inesistenti, mentre i “non spettanti” non erano chiaramente definiti.
Dopo la riforma del 2024, il D.Lgs. 74/2000 ha introdotto definizioni anche in sede penale:
Crediti inesistenti
Mancano i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla legge.
Oppure si fondano su rappresentazioni fraudolente (documenti falsi, simulazioni, artifici).
Crediti non spettanti
Fruiti in violazione delle modalità stabilite dalla norma.
Fruiti in misura superiore al dovuto.
Fondati su fatti che non rientrano nella disciplina del credito (pur avendo requisiti generali).
Utilizzati senza rispettare adempimenti amministrativi richiesti a pena di decadenza.
Esempio pratico
Un’impresa che usufruisce del credito ricerca e sviluppo senza rispettare i requisiti tecnici richiesti dal Manuale di Frascati (oggi considerato non vincolante dal MEF) può essere accusata di utilizzo di credito non spettante, non di credito inesistente.
Profili operativi e aree grigie
Le nuove definizioni, pur recependo orientamenti già espressi dalla Cassazione, lasciano margini di incertezza interpretativa.
Un credito può essere “inesistente” se manca del tutto il requisito normativo o se si basa su documentazione fraudolenta.
Può essere invece “non spettante” quando i requisiti sono presenti, ma non pienamente conformi alla disciplina (es. mancata comunicazione a un ente o rispetto solo parziale delle condizioni).
Qui si apre il terreno dei contenziosi, dove le imprese rischiano procedimenti penali pur in situazioni borderline.
La prescrizione del reato
Uno degli aspetti più delicati riguarda la prescrizione.
In generale, la prescrizione è di 6 anni, ma può arrivare a 7 anni e mezzo se interrotta da un verbale di constatazione o accertamento.
La giurisprudenza ritiene che il termine decorra dal momento in cui viene presentato il modello F24 con cui si supera la soglia di punibilità.
In caso di reato continuato, invece, la prescrizione decorre dalla cessazione della continuazione (modifica introdotta dalla Legge “Spazzacorrotti” del 2019).
Conclusioni
Il quadro attuale è ancora complesso e pieno di zone d’ombra.
Il legislatore, nonostante i tentativi di riforma, non ha fornito una disciplina del tutto chiara e lineare.
In sintesi:
I crediti inesistenti sono quelli falsi o privi dei requisiti essenziali.
I crediti non spettanti sono quelli fruiti in modo scorretto o oltre i limiti consentiti.
Entrambe le ipotesi possono comportare gravi sanzioni penali, con pene fino a 6 anni.
Esiste però una “valvola di sicurezza”: l’obiettiva incertezza tecnica può escludere la punibilità.
Per imprese e professionisti, è fondamentale gestire con attenzione la documentazione, affidarsi a consulenze qualificate e valutare con precisione i requisiti dei crediti fiscali richiesti o utilizzati.
